IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Tenuto  conto  delle  molteplici   problematiche  e  degli  aspetti
connessi alla  pratica applicazione delle procedure  amministrative e
della normativa vigente, disciplinanti  la destinazione e la gestione
dei beni confiscati;
  Ritenuto  necessario   proporre  modifiche  ed   integrazioni  alle
procedure amministrative  e alla normativa vigente,  disciplinanti la
gestione e  la destinazione dei  beni confiscati, al fine  di rendere
piu' snella ed efficace l'azione amministrativa;
  Valutata la necessita' di assicurare il coordinamento operativo tra
le amministrazioni interessate alla  destinazione e alla gestione dei
beni confiscati;
  Valutata altresi'  la necessita' di assicurare  il collegamento tra
le amministrazioni interessate alla  destinazione e alla gestione dei
beni confiscati ed  i soggetti di cui all'art.  2-duodecies, comma 2,
lettera b), della  legge 7 marzo 1996, n. 109,  al fine di assicurare
la effettivita' della destinazione sociale dei beni confiscati;
  Viste le  deliberazioni del Consiglio dei  Ministri, adottate nelle
riunioni del 9 aprile e del 16 luglio 1999;
  Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Il  generale  di  brigata  della  Guardia  di  finanza  Castore
Palmerini e'  nominato commissario straordinario del  Governo, per la
durata di un anno, al fine del raggiungimento dei seguenti obiettivi:
  a)  assicurare il  coordinamento operativo  tra le  amministrazioni
interessate alla destinazione e alla gestione dei beni confiscati;
  b)  assicurare il  necessario collegamento  tra le  amministrazioni
interessate alla destinazione e alla gestione dei beni confiscati e i
soggetti  di cui  all'art. 2-duodecies,  comma 2,  lettera b),  della
legge 7 marzo  1996, n. 109, anche per la  prospettazione e soluzione
di problematiche generali inerenti la destinazione medesima;
  c)   segnalare  la   necessita'  dell'adozione   dei  provvedimenti
amministrativi necessari ad assicurare  la correttezza della gestione
dei beni  confiscati e l'effettivita' della  destinazione sociale dei
beni stessi, anche con diffida agli organi competenti;
  d)  formulare proposte  al  Presidente del  Consiglio dei  Ministri
riguardanti   le  modifiche   e   le   integrazioni  alle   procedure
amministrative   e   alla   normativa   vigente,   disciplinanti   la
destinazione e  la gestione dei  beni confiscati, al fine  di rendere
piu' snella ed efficace l'azione amministrativa;
  e) procedere al monitoraggio,  anche attraverso l'accesso alle basi
di    dati    disponibili,    dei   beni    confiscati    avvalendosi
dell'Osservatorio  permanente  sui  beni  confiscati,  istituito  dal
Ministro delle finanze con decreto del 3 febbraio 1999.
  2.  Il  commissario  riferisce  periodicamente  al  Presidente  del
Consiglio  dei Ministri  sull'andamento  delle  iniziative, sui  loro
effetti e sugli aspetti che eventualmente ostacolino la loro proficua
attuazione.   Il  Presidente   del   Consiglio   ne  da'   tempestiva
comunicazione ai Ministri interessati.